Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl riporto delle perdite disciplinato dall’art. 84, commi 1 e 2, del Tuir non è consentito se, oltre ad essere modificata l’attività esercitata nei periodi d'imposta in cui le stesse sono state realizzate, risultino trasferite le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite ovvero della società che ne detiene il controllo. È questa l’interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, del Tuir introdotta dall’art. 8 dello schema di decreto «correttivo omnibus».

Pertanto, il requisito del cambio di controllo deve essere interpretato come comprensivo dell’ipotesi di trasferimento «indiretto» del controllo.

L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate

In effetti, l’ambito soggettivo dell’art. 84, comma 3, del TUIR ha sempre suscitato un dibattito in dottrina, ritenendo che il tenore letterale della norma ne limitasse l’operatività soltanto alle cessioni poste in essere dal socio del soggetto che riporta le perdite. Sul punto, l’Agenzia delle entrate (risposta n. 39/2022) ha, invece, ipotizzato una interpretazione estensiva, invocando la rilevanza delle operazioni effettuate dal soggetto che controlla il predetto socio. Una diversa conclusione, a detta dell’Agenzia, «sarebbe contraria alla ratio ispiratrice della norma che è quella di contrastare il fenomeno del «commercio di bare fiscali».