Il deferimento a terzi previsto dal codice di procedura civile di eventuali contrasti insanabili fra amministratori di società, non esclude la responsabilità di questi ultimi per eventuali danni provocati alla società stessa. E’ quanto si prevede nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 70/2026 rubricato ”Il deferimento a terzi dei contrasti sulla gestione ai sensi dell’art. 838- quinques, c.p.c. (ex art. 37 d.lgs 5/2003) ed il superamento dello stallo gestionale”.

Le società in cui può applicarsi la clausola

L’art. 838-quinquies c.p.c. c.p.c. sancisce che “le società a responsabilità limitata e (…) le società di persone” possono prevedere nei loro atti costitutivi delle “clausole di risoluzione di contrasti sulla gestione”. Seppur a prima vista una interpretazione letterale della norma parrebbe far ritenere che queste tipologie di clausole non possano essere adottate dalle società azionarie, il notariato propone (seppur con cautela) l’applicazione analogica dell’articolo in commento anche alle società per azioni e in accomandita per azioni, nonché alle cooperative, e in genere a tutte le formazioni organizzative a gestione pluripersonale, nonostante l’apparente limitazione testuale solo ai tipi personalistici e alle s.r.l. Si evidenzia tuttavia, che sussistono anche molte posizioni dottrinarie restrittive sul tema.