La permuta di quote societarie tra amministrazioni comunali, finalizzato al rimpasto dei gestori dei servizi pubblici locali, non può passare attraverso una mera compensazione burocratica priva di solide basi economiche e strategiche. Una simile operazione rischia infatti di compromettere la stabilità dei bilanci pubblici e l’efficienza delle prestazioni erogate ai cittadini.
È così che si è espressa la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con le deliberazioni n. 237 e 238 del 2026. I magistrati contabili hanno espresso parere negativo sulla permuta di partecipazioni azionarie pianificata da due Comuni. Lo scambio azionario avrebbe dovuto portare a un contestuale avvicendamento nell'affidamento del servizio di igiene urbana, che era svolto dalle società le cui quote risultavano oggetto di scambio.
Assenza di motivazione strategica ed economica
La pronuncia della magistratura contabile mette in luce una serie di criticità di carattere generale che superano i confini del singolo caso locale. Il primo elemento censurato è l'assoluta carenza di motivazione riguardo alla necessità strategica e alla convenienza economica dell'operazione. La Corte ha evidenziato come i Comuni non abbiano esplicitato le ragioni del trasferimento del servizio a un altro operatore in house, né abbiano dimostrato la maggiore vantaggiosità del reciproco scambio di gestore. I magistrati hanno rilevato che non è stata neppure ipotizzata una potenziale economia di scala, prevedendo al contrario un probabile danno economico per uno dei due enti in base alle specifiche circostanze di fatto e di diritto del trade-off.






