Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl sindaco di un comune di piccole dimensioni nel quale si applichi la deroga alla separazione tra funzioni gestionali e politiche non può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche, nel caso svolga anche le funzioni del Rup degli appalti.
La deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 240/2026 interviene su uno specifico cruccio dei comuni di piccole dimensioni, nei quali per ragioni di “sopravvivenza” spesso si ricorre alle modalità organizzative più disparate, pur di superare gli ostacoli delle ridotte quantità e qualità delle competenze professionali.
Proprio per consentire ad un tempo risparmi sulla spesa di personale e rimediare a dotazioni organiche troppo risicate, l’art. 53, co. 23, della legge 288/2000 introduce la deroga alla separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo di natura politica e quelle operative gestionali, consentendo che queste ultime siano svolte dal sindaco e dai componenti della giunta.
Il ruolo del Rup e l'incompatibilità con le cariche politiche
Il problema posto e risolto dalla Sezione riguarda la possibilità di connettere l’incarico di Rup degli appalti, assunto da un sindaco di un piccolo comune in qualità di responsabile del servizio competente, all’attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 45 del d.lgs 36/2023 e dall’Allegato I.10. La circostanza che il Rup sia il “principale” destinatario degli incentivi, consente di erogarli anche se l’incarico sia assegnato ad un componente degli organi di governo?









