di

Andrea Bonafede

La Corte di Cassazione: l'esclusione di alcune voci non corrisponde in automatico a una violazione del diritto alle ferie retribuite, purché la differenza non sia eccessiva. Dalle indennità agli spostamenti, fino al Ral, quali voci guardare

Andare in ferie e ritrovarsi con uno stipendio più basso a fine mese. Può sembrare un errore o un’anomalia (o, in certi casi, un incubo), ma in determinate situazioni rappresenta uno scenario legittimo. Dipende, in sostanza, dalle voci retributive presenti nel contratto di lavoro. Con l’ordinanza 18529/2026, dell’8 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, sebbene al lavoratore debba essere assicurata una retribuzione paragonabile a quella corrisposta nei giorni lavorativi in base all’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce, l'esclusione di alcune voci non corrisponde in automatico a una violazione del diritto alle ferie retribuite.

Che cosa dice la CassazioneLa causa di questa «variazione» risiede nei contratti di lavoro. In alcuni di essi lo stipendio è composto da una base fissa e da alcune c0ndizioni variabili che, se il dipendente risulta in ferie, non si verificano. E quindi per la Cassazione è legittimo che non vengano corrisposte, a meno che la differenza non sia eccessivamente elevata, o che il datore di lavoro riduca liberamente la retribuzione. Pensiamo, per esempio, alle indennità, alle maggiorazioni e ai compensi variabili legati a turni, spostamenti, disagi o modalità particolari con cui viene svolto una determinata mansione. Il rischio insito in questa diminuzione del compenso riguarda tuttavia l’effetto dissuasivo che può avere nel lavoratore: non godere del diritto al riposo per timore di ricevere una retribuzione inferiore.