Superinteressi su ogni debito di soldi. Il tasso maggiorato di cui al quarto comma dell’articolo 1284 c.c., pari al saggio di riferimento della Banca centrale europea più otto punti percentuali, scatta su qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, a prescindere dalla fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio.
L’applicazione, dunque, risulta non limitata alle obContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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