I rapporti patrimoniali e finanziari tra coniugi sono sempre forieri di incertezze e problematiche anche in considerazione del fatto che, sovente, avvengono in un contesto di informalità salvo, poi, finire al centro di contenziosi che si sviluppano in conseguenza della cessazione della relazione.

Proprio una di queste fattispecie, probabilmente tra le più comuni, è al centro dell'analisi della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22862 del 7 luglio 2026, con cui si pronuncia sulla sorte delle somme impiegate da un coniuge per la costruzione della casa familiare su un terreno di proprietà esclusiva dell'altro.La controversia traeva origine dalla domanda proposta dal marito che, intervenuta la separazione, aveva chiesto alla moglie il pagamento della metà del valore dell'immobile o, in subordine, la restituzione delle somme sostenute per la sua edificazione.

L'abitazione era stata costruita durante il matrimonio su un terreno donato dal padre alla moglie in nuda proprietà e rimasto, pertanto, bene personale di quest'ultima.Il ricorrente assumeva di avere finanziato integralmente i lavori mediante i proventi della propria attività professionale; la moglie, per contro, deduceva di avere concorso alla costruzione con risorse proprie e con l'apporto economico della famiglia d'origine.