<p>Convivenza prematrimoniale, pensione di reversibilità e valore patrimoniale della relazione al centro di recenti evoluzioni giurisprudenziali: con l'ordinanza n. 15652 del 22 maggio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato beneficiario di assegno divorzile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970.
La Corte d'Appello romana, con decisione confermata dalla Cassazione, aveva attribuito il 65% della reversibilità all'ex coniuge ed il 35% al coniuge superstite, tenendo conto, oltre che della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, dell'entità dell'assegno divorzile, delle condizioni economiche delle parti, dello stato di salute dell'ex coniuge e della durata della convivenza prematrimoniale intercorsa tra il de cuius ed il coniuge superstite.
Il criterio della durata del matrimonio conserva, dunque, carattere prioritario, ma non esclusivo.
La pensione di reversibilità non svolge una funzione perequativa tra gli aventi diritto, bensì una funzione solidaristica, in quanto destinata a garantire la continuità del sostegno economico assicurato in vita dal dante causa.






