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Lui giudice, lei avvocato, uno di fronte all’altra, in alcune occasioni, su barricate ovviamente diverse, nella stessa aula di giustizia. E a volte su casi relativi a indennizzi assicurativi. Tutto in regola, o quasi. A stonare è un piccolo particolare: lui e lei sono da tempo sposati. Eppure, nonostante l’esposto di un parlamentare al Consiglio Superiore della Magistratura, il giudice continua tranquillamente ad operare, come testimoniano i provvedimenti da lui firmati anche in questi primi venticinque giorni dell’anno. Poco comprensibile, può pensare un cittadino, che un giudice si ritrovi a decidere su una vicenda che vede coinvolta una parte difesa da sua moglie. Possibile ipotizzare, almeno sulla carta, un pur minimo conflitto di interessi. Difficile spazzare via anche solo l’ombra del sospetto. Nonostante queste riflessioni, per l’organo di autogoverno della magistratura va tutto in archivio: la carriera del giudice può proseguire in maniera regolare. Vi è una norma, però, contenuta nel Codice di procedura civile, che prevede specifiche situazioni in cui, si legge, «il giudice ha l’obbligo di astenersi», ossia di rinunciare a prendere in esame il caso a lui sottoposto, «se ha interesse nella causa o in altra causa che verte su identica questione di diritto; se lui (o la moglie) ha una causa pendente o una situazione di grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o con alcuno dei suoi difensori; se lui ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o vi ha deposto come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; se lui è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti». E, soprattutto, ecco il passaggio fondamentale, «se il giudice è parente fino al quarto grado o è legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori».








