Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl segretario comunale non è in posizione di superiore gerarchico dei dirigenti e non è tenuto ad esercitare un generico dovere di vigilanza sulla legittimità degli atti.
La Corte dei Conti, con sentenza della Sezione I Centrale di appello 23/07/2026, n. 176 torna sulla questione della corretta configurazione delle competenze e funzioni in capo al segretario comunale.
La Sezione, proprio per l’assenza di una superiorità gerarchica e della conseguente funzione di controllo e vigilanza, ha accolto il ricorso di un segretario avverso la condanna subita in primo grado dovuta alla mancata riscossione di sanzioni amministrative.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto di addebitare il danno al dirigente competente, al sindaco ed al segretario, in particolare perché quest’ultimo non avrebbe adottato i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 2, commi 9 e seguenti della legge 241/1990, che avrebbero potuto scongiurare il mancato introito.
I giudici di appello rilevano come tanto la procura erariale quanto il giudice di prime cure abbiano travisato le funzioni proprie dell’assistenza giuridico amministrativa che il d.lgs 267/2000 individua come competenza specifica del segretario, assumendo invece che il segretario disponga di poteri gestionali operativi.








