Un movente «inverosimile» tenuto in piedi da affermazioni «fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta». E un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell’attentato, perché non è pensabile che la banda e il suo factotum si siano mossi senza il suo "preventivo consenso".Il giorno dopo la "confessione" di Valter Lavitola, è il gip di Roma - nell’ordinanza con cui rigetta la richiesta dei domiciliari avanzata dal difensore - a mettere nero su bianco che la storia raccontata da Valterino per spiegare la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci non sta in piedi e ci sono ancora tanti punti che vanno chiariti. Dunque, dice il giudice nessuna azione dinamitarda per "amicizia» per fare innalzare il livello di scorta al conduttore di Report. Nell’ordinanza si cita il parere negativo della Procura alla scarcerazione e si afferma che il movente non solo è inverosimile ma anche «in contraddizione con quanto emerso dalle indagini: Lavitola asserisce che, poco prima dell’attentato, aveva appreso di un non meglio specificato progetto omicidiario nei confronti del Ranucci ad opera dell’intelligence israeliana, causato dal servizio realizzato da Report sulla vicenda del cantiere navale 'Vittorià. Tale notizia - scrive il Gip - lo avrebbe fortemente preoccupato per le sorti dell’amico, spingendolo a realizzare l’attentato del 16 ottobre scorso». Ma si tratta di un dato definito dalla procura "privo di riscontro». Non solo. «pur ammettendo di essere il mandante dell’azione delittuosa», Lavitola «ha cercato - dice ancora il giudice - di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell’organizzazione dell’azione criminosa, negando di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione concretamente messe in atto, negando di avere svolto il sopralluogo in data 15 settembre 2025». Ed ha "offerto un movente diverso, volto evidentemente a dimostrare come avesse agito esclusivamente nell’interesse della persona offesa e non anche per fini personali». Un tentativo di ridimensionamento che riguarda anche il ruolo del suo factotum. Le sue parole «appaiono contraddette dalle risultanze in atti - spiega il Gip - che inducono, allo stato, ad escludere che Clesio Tavares possa avere assunto autonome iniziative in merito alle concrete modalità di esecuzione dell’azione delittuosa o, quantomeno che in merito a tali iniziative, l’indagato non abbia dato il suo preventivo consenso». Ma non c'è solo l’incoerenza del racconto, a far sì che Lavitola debba rimanere in carcere. Secondo il giudice, infatti, è concreto il pericolo di fuga: «è indubbio che Lavitola abbia una rete di contatti in Italia e all’estero che gli consenta, con estrema facilità, di allontanarsi dal territorio italiano e far perdere le sue tracce». (ANSA). Il gip sul no ai domiciliari. 'Ha una rete che gli consentirebbe di far perdere le traccè (di Marco Maffettone) (ANSA) - ROMA, 13 AGO - Un movente «inverosimile» tenuto in piedi da affermazioni «fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta». E un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell’attentato, perché non è pensabile che la banda e il suo factotum si siano mossi senza il suo "preventivo consenso». Il giorno dopo la 'confessionè di Valter Lavitola, è il gip di Roma - nell’ordinanza con cui rigetta la richiesta dei domiciliari avanzata dal difensore - a mettere nero su bianco che la storia raccontata da Valterino per spiegare la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci non sta in piedi e ci sono ancora tanti punti che vanno chiariti. Dunque, dice il giudice nessuna azione dinamitarda per "amicizia» per fare innalzare il livello di scorta al conduttore di Report. Nell’ordinanza si cita il parere negativo della Procura alla scarcerazione e si afferma che il movente non solo è inverosimile ma anche «in contraddizione con quanto emerso dalle indagini: Lavitola asserisce che, poco prima dell’attentato, aveva appreso di un non meglio specificato progetto omicidiario nei confronti del Ranucci ad opera dell’intelligence israeliana, causato dal servizio realizzato da Report sulla vicenda del cantiere navale 'Vittorià. Tale notizia - scrive il Gip - lo avrebbe fortemente preoccupato per le sorti dell’amico, spingendolo a realizzare l’attentato del 16 ottobre scorso». Ma si tratta di un dato definito dalla procura "privo di riscontro». Non solo. «pur ammettendo di essere il mandante dell’azione delittuosa», Lavitola «ha cercato - dice ancora il giudice - di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell’organizzazione dell’azione criminosa, negando di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione concretamente messe in atto, negando di avere svolto il sopralluogo in data 15 settembre 2025». Ed ha "offerto un movente diverso, volto evidentemente a dimostrare come avesse agito esclusivamente nell’interesse della persona offesa e non anche per fini personali». Un tentativo di ridimensionamento che riguarda anche il ruolo del suo factotum. Le sue parole «appaiono contraddette dalle risultanze in atti - spiega il Gip - che inducono, allo stato, ad escludere che Clesio Tavares possa avere assunto autonome iniziative in merito alle concrete modalità di esecuzione dell’azione delittuosa o, quantomeno che in merito a tali iniziative, l’indagato non abbia dato il suo preventivo consenso». Ma non c'è solo l’incoerenza del racconto, a far sì che Lavitola debba rimanere in carcere. Secondo il giudice, infatti, è concreto il pericolo di fuga: «è indubbio che Lavitola abbia una rete di contatti in Italia e all’estero che gli consenta, con estrema facilità, di allontanarsi dal territorio italiano e far perdere le sue tracce».La difesa di Lavitola annuncia, intanto, che presenterà appello al Tribunale del Riesame.