Delitto Castiglione a Strongoli, la Corte spiega i motivi dell’assoluzione del capocosca Giglio dal ruolo di mandante della lupara bianca
STRONGOLI — Ventisei anni dopo la scomparsa di Giuseppe Castiglione, il caso della sua uccisione e del successivo occultamento di cadavere resta un enigma giudiziario privo di un mandante accertato in sede processuale. Un quarto di secolo di indagini, verbali di collaboratori di giustizia, intercettazioni d’epoca e carotaggi infruttuosi sulle sponde del fiume Neto restituiscono il ritratto tipico della lupara bianca. La certezza della morte violenta, un corpo inghiottito dalla terra e dalle acque e una verità penale che si ferma sulla soglia della responsabilità dei vertici del sodalizio criminale.
Il salto argomentativo
Nelle motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Catanzaro, appena depositate, emerge con chiarezza il paradosso di un impianto accusatorio sorretto da un collaboratore di giustizia ritenuto pienamente attendibile sotto il profilo intrinseco, ma le cui dichiarazioni sul conto del presunto istigatore dell’agguato rimangono sprovviste di quei riscontri esterni individualizzanti pretesi dal codice di procedura penale. Condannare il presunto boss Salvatore Giglio – il pm Antimafia Elio Romano chiedeva l’ergastolo – sulla base del solo ruolo di vertice della cosca o della logica di faida avrebbe preteso, per usare le parole stesse dei giudici, un «salto argomentativo» non consentito dalla legge. L’unico finora condannato resta il pentito.








