TREVISO Vive in Italia da quasi vent’anni, ha un lavoro stabile, una moglie e tre figli piccoli. Nel tempo, però, l’uomo, un extracomunitario di 45 anni, si è reso protagonista di una lunga serie di furti nelle case. E alla fine del 2023, dopo averlo inquadrato come soggetto socialmente pericoloso, la questura di Treviso gli ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo. Lui ha subito provato ad allontanare lo spettro dell’espulsione rivendicando il suo radicamento nel territorio, il fatto che proprio qui aveva messo su famiglia, con tre figli ancora minorenni, e che negli anni ha sempre mantenuto un’attività lavorativa stabile. Ma non è bastato. Dopo il Tar, adesso anche il Consiglio di Stato ha dato ragione alla questura: la pericolosità sociale, nel momento in cui viene certificata, supera anche i legami familiari.
«Il questore ha dato conto della durata del soggiorno in Italia, della composizione del nucleo familiare, dell’attività lavorativa svolta e degli elementi dedotti nelle osservazioni procedimentali - si legge nella sentenza - la valutazione amministrativa si è dunque sviluppata attraverso il bilanciamento (imposto dal decreto legislativo 286 del 1998, ndr) ma è approdata a un esito sfavorevole in ragione della particolare consistenza degli elementi indicativi della pericolosità sociale dell’interessato». I giudici sono entrati nel dettaglio: «In tale prospettiva assumono rilievo non già la mera esistenza di precedenti penali - si specifica - bensì la natura dei reati commessi, la loro reiterazione nel tempo, il coinvolgimento in una pluralità di episodi di furto in abitazione e la conseguente prognosi di persistente rischio per l’ordine pubblico formulata dall’autorità competente». Trova a terra il portafoglio di una vicina di casa con 700 euro e se lo intasca. La vittima chiede ai vigili di controllare le telecamere del paese e incastra il 70enne LE CONDANNE Il percorso criminale - così viene definito - è stato segnato da una serie di condanne. Nel 2017 è arrivata quella pronunciata dal tribunale di Treviso per un furto in abitazione. E nel 2022 si è aggiunta quella della Corte d’appello di Venezia per un’altra serie di colpi nelle abitazioni, con altri reati connessi. La questura comunque non si è basata solo sulle condanne, ma ha svolto una valutazione generale, più ampia, tenendo direttamente in considerazione il fatto che l’uomo ha una famiglia e tre figli piccoli. Elementi, questi ultimi, che sono stati definiti come «non idonei a neutralizzare il giudizio di pericolosità derivante dalla gravità e dalla reiterazione delle condotte penalmente accertate». In sintesi, è stata ritenuta prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Spaccata al ristorante giapponese, la dipendente che abita al piano di sopra filma il responsabile e aiuta la polizia ad arrestarlo IL LAVORO Non solo. L’attività lavorativa stabile è stata addirittura vista come un’aggravante alla luce degli svariati furti messi a segno dall’uomo all’interno delle case: «Nel provvedimento si dà atto espressamente che questa gli consentirebbe di per sé sola una vita più che dignitosa». Tra l’altro, poi, l’uomo non ha vissuto sempre con la sua famiglia. Sempre stando alla sentenza, l’uomo era stato arrestato in flagranza in un appartamento dove si era trasferito. Durante la perquisizione dei locali era stata trovata parte delle refurtive. Di seguito era tornato a vivere con la famiglia. Questo, però, sottolineano i giudici, solamente per scontare gli arresti domiciliari dopo la seconda condanna. E non a caso la questura nel provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lunga durata ha sottolineato che «moglie e figli hanno vissuto a lungo separati da lui e sono in grado di sostenersi economicamente da soli». E poco importa che all’epoca il giudice penale avesse commutato la pena negli arresti domiciliari, escludendo la recidiva e valorizzando proprio il suo positivo inserimento lavorativo e familiare. «I provvedimenti che hanno consentito l’espiazione della pena in regime domiciliare e le considerazioni svolte in quella sede attengono a finalità proprie dell’esecuzione penale - scrivono i giudici del Consiglio di Stato - e non precludono all’amministrazione di formulare un autonomo giudizio in ordine alla pericolosità rilevante ai fini del soggiorno dello straniero». «Non vi è pertanto alcuna contraddizione nel fatto che il soggetto possa essere ritenuto idoneo ad accedere a modalità meno afflittive di esecuzione della pena - si conclude - e, al contempo, essere considerato ancora socialmente pericoloso sotto il diverso profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica».






