di Francesco Miragliuolo*

Il 16 luglio scorso la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge A.C. 2822, recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica“. Ora la palla passa al Senato, che dovrà approvare il medesimo testo affinché possa essere promulgato dal Presidente della Repubblica. La riforma ha però già sollevato dubbi di compatibilità con la Costituzione, soprattutto in relazione alle liste bloccate, al premio nazionale per il Senato e all’equilibrio tra governabilità, rappresentanza e tutela delle minoranze.

Prima di esaminarli, occorre richiamare le novità principali. Il testo supera l’attuale sistema misto, elimina gran parte dei collegi uninominali e introduce un impianto prevalentemente proporzionale, con soglie di accesso per liste e coalizioni. Alla lista o coalizione che risulti prima a livello nazionale e raggiunga almeno il 42 per cento dei voti in entrambe le Camere viene attribuito un premio di 70 deputati e 35 senatori, entro limiti massimi. L’elettore non può però esprimere preferenze: i parlamentari sono scelti secondo l’ordine delle liste bloccate predisposte dai partiti, cui si aggiungono listini destinati ai seggi premiali.