È stata l’Europa ad aprire un varco verso la sorveglianza indiscriminata, autorizzando il riconoscimento facciale tramite l’intelligenza artificiale anche senza il via libera di un giudice, pur in casi eccezionali e tassativi. “Il governo Meloni ha sfruttato quella falla e non è detto che le nuove norme italiane siano incompatibili con il dettato europeo”, dice l’avvocato Giuliano De Luca, specializzato sul diritto della privacy, interpellato da ilfattoquotidiano.it. “Di sicuro – avvisa l’esperto – la minaccia dei controlli come pesca a strascico, senza riguardo per la riservatezza, sono concreti e non da sottovalutare”. Vediamo quindi cosa dice la legge Ue, in attesa di eventuali modifiche al decreto legislativo di recepimento del regolamento europeo che come preannunciato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (“sarà necessaria l’autorizzazione da parte del magistrato”) potrebbero arrivare la prossima settimana.
Basta leggere l’articolo 5 dell’Ia act, intitolato paradossalmente “Pratiche vietate dell’Intelligenza artificiale”. La norma impedisce l’identificazione biometrica “in tempo reale”, negli spazi pubblici, ma solo in via di principio. Infatti elenca tre casi in cui la sorveglianza è consentita. Il primo: la ricerca di una persona rapita, di una vittima di sfruttamento sessuale o traffico di essere umani. Il secondo: la minaccia di un attacco terroristico o la vita a rischio di un individuo. Terzo: “la localizzazione o l’identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato”. In tutti e tre i casi, l’uso dell’intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, in tempo reale nei luoghi pubblici, è consentito dall’Europa. Dunque è una mezza verità la dichiarazione del 30 luglio offerta alla stampa dal portavoce della Commissione europea Thomas Regnier: “Il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata”.










