In questi giorni sta girando una dichiarazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che suona così: «Io ritengo che una norma sul fine vita sia essenziale, non foss’altro perché è eticamente giusta se entro i canoni di un’accettabilità. Sta avvenendo, come l’Emilia-Romagna dimostra, che potremmo avere leggi di fine vita a macchia di leopardo e questo sarebbe peggio dell’assenza di una legge di fine vita…. Spero che maggioranza e opposizione capiscano che sia necessario tagliare le posizioni più radicali e trovino un’intesa che gli italiani aspettano».

Alla luce di affermazioni di questo tipo, con il «carico da 90» del fatto che provengono dalla seconda carica dello Stato, è necessario fare un po’ di chiarezza.

Come sempre, la confusione non fa mai bene, in particolare quando si tratta di affrontare argomenti di enorme impatto culturale e sociale come la legalizzazione del suicidio assistito. Cominciamo dalle due ultime sentenze della Corte costituzionale, entrambe pubblicate il 24 luglio scorso: sentenza 148/26 e sentenza 152/26.

La prima riguarda la legge di Regione Sardegna, che disciplina procedure e tempi dell’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito (Sma). Con la sentenza 148/26, la Corte ha riconosciuto la legittimità della Regione ad intervenire sui profili tecnici organizzativi sanitari, escludendo al contempo che si possa intervenire sui requisiti «sostanziali» di accesso al Sma o sui principi fondamentali dell’istituto giuridico, che restano strettamente riservati al Parlamento (potere legislativo).