Tutela del marchio, l’EUIPO esclude il rischio di confusione: respinta l’opposizione a un figurativo UE nel settore ingegneria-energia

La Divisione di Opposizione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha rigettato integralmente, con decisione del 17 luglio 2026, l’opposizione proposta da una società austriaca contro la domanda di registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea presentata da un’impresa italiana attiva nell’ingegneria e nei servizi tecnici in ambito energetico. L’opponente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del procedimento.

L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001, che prevede l’esclusione dalla registrazione del marchio richiesto qualora, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o affinità dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione — incluso quello di associazione — nel pubblico di riferimento. La società austriaca, titolare di un marchio denominativo anteriore dell’Unione, aveva lamentato la somiglianza tra i segni per la coincidenza di un gruppo di lettere e l’identità dei servizi, ricompresi nella classe 42 (ingegneria, progettazione, ricerca e sviluppo, consulenza sul risparmio energetico).