Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’Inps è tenuta a concedere la Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria) per mancanza di lavoro in azienda a causa del calo di commesse e ordinativi, dovute a ripetute e ravvicinate modifiche normative. In particolare, non può essere imputato alle aziende il fatto di avere organizzato la propria attività lavorativa sulla base delle previgenti previsioni di legge. E’ quanto ritenuto a favore dei datori di lavoro dalla sentenza del 24.07.2026, n. 1648 del Tar Veneto. Quest’ultimo era chiamato a esprimersi in relazione alla crisi di un’azienda che aveva subito gli effetti negativi delle numerose novità, succedutesi nel tempo, della disciplina del cd. «superbonus» edilizio.

La decisione del Tribunale

A giudizio del tribunale amministrativo non è ammissibile che l’Inps pretenda dalle imprese – come avvenuto nel caso giudicato - che adeguino preventivamente la propria organizzazione del lavoro a presumibili evoluzioni normative dei benefici previsti dalla legge. Le modifiche di legge sono invece da considerarsi eventi imprevedibili e non imputabili, ai sensi dell’art. 11, dlgs 148/2015 e degli artt. 2 e 3, DM n. 95442/2016 del Ministero del lavoro. Tanto più se, come nella fattispecie considerata, in precedenza lo stesso Istituto aveva già concesso la Cassa integrazione per le stesse ragioni di contrazione dell’attività produttiva, a causa della minore estensione degli incentivi concessi per lavori di adeguamento edilizio, legati a reiterate modifiche della legge.