Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiStrada in discesa per i contribuenti che hanno pagato l’Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, Arisgan. L’orientamento della giurisprudenza, consolidatosi dopo la sentenza della Cassazione n. 27428/2025, fa presagire l’accoglimento delle domande di rimborso presentate dai grandi consumatori di gas naturale. E anche per il contenzioso pendente le prospettive pro-contribuente sono rosee. Ma andiamo con ordine.
La svolta è rappresentata dalla sentenza della Cassazione n. 27428/2025, che, nel solco dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, ha ricondotto l’Arisgan tra le imposizioni indirette ulteriori sui prodotti energetici, soggette al requisito della cosiddetta «finalità specifica». Requisito che, secondo la Suprema Corte, difetta nel caso dell’addizionale regionale, istituita essenzialmente per finalità di autonomia finanziaria e non quale strumento di politica ambientale o energetica.
La pronuncia non si limita, tuttavia, a tale affermazione. Essa affronta anche altri profili centrali del contenzioso, riconoscendo la legittimazione del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti della Regione e individuando in quest’ultima il soggetto tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.













