Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiAi fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali, la comparabilità tra un charitable trust estero e una fondazione italiana deve essere valutata sulla base delle finalità perseguite e della funzione concretamente svolta, non della forma giuridica o del diverso regime fiscale vigente nello Stato di residenza. Con la sentenza n. 16281 del 26 maggio 2026 la Suprema Corte di cassazione ha ribadito che il diritto unionale impedisce di assoggettare un ente non residente a un’imposizione più gravosa rispetto a quella prevista per un soggetto italiano comparabile solo perché costituito secondo uno schema giuridico diverso. La decisione rafforza il principio di non discriminazione nella tassazione dei dividendi percepiti da enti esteri che perseguono finalità di interesse generale.
Il principio di non discriminazione fiscale nell'Unione Europea
Nello specifico, la vicenda traeva origine dalla richiesta di rimborso delle maggiori ritenute applicate sui dividendi distribuiti da società italiane a un ente benefico residente in un altro Stato membro. Nel periodo interessato gli enti non commerciali residenti beneficiavano dell’esenzione del 95% dei dividendi, mentre all’ente estero era stato applicato un prelievo più elevato. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata.






