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Spesso lo strumento del trust appare penalizzato da norme non sempre scritte in maniera adeguata e da interpretazioni, purtroppo anche ufficiali, che fanno emergere una non completa conoscenza dell'istituto.

Con la risposta n. 146/2026 l'Agenzia delle Entrate conferma il consolidato principio di irrilevanza fiscale della retrocessione al disponente dei beni in trust a seguito dello scioglimento anticipato, anche nell'ipotesi in cui le partecipazioni segregate abbiano mutato veste giuridica per effetto di una fusione societaria intervenuta medio tempore.

Nel caso di specie, la disponente aveva apportato in un trust, istituito a Londra e con domicilio fiscale in Italia, la nuda proprietà delle partecipazioni di due società, poi fuse per incorporazione con contestuale trasformazione dell'incorporante da spa a srl.

Le parti hanno deciso di sciogliere anticipatamente il trust, secondo il meccanismo della "statutory termination" ai sensi della sezione 121 del Trusts Act 2019 neozelandese, mediante un «atto di scioglimento del Trust». Quest'atto, con il quale la parte beneficiaria rinuncia alla propria posizione, in via meramente abdicativa, senza corrispettivo né designazione di terzi, a seguito della sottoscrizione da parte della Beneficiaria, del Trustee, del Guardiano e della Disponente comporterà la retrocessione automatica delle partecipazioni post-fusione alla disponente.