Niente retroattività dell’obbligo di etichettare deep fake e contenuti sintetici generati dall’IA (intelligenza artificiale) prima del 2/8/2026. Peraltro, chi detiene deep fake, creati dall’IA prima di quella data e non contrassegnati, è invitato a rivelare l’origine artificiale di audio, video e testi. È quanto precisano gli Orientamenti, pubblicati dalla Commissione UE il 20/7/2026, sugli obblighi di trasparenza per fornitori e operatori di determinati sistemi di IA. Le linee guida in commento analizzano i quattro tipi di adempimenti, previsti dall’articolo 50 del regolamento UE sull’IA n. 2024/1689 (AI act), articolo efficace dal 2/8/2026 (salvo una eccezione), fornendo esempi e indicando i tempi di applicazione e le sanzioni in caso di violazione.

Diretta interazione

I fornitori di sistemi di IA direttamente interattivi con le persone (ad esempio chatbot e assistenti vocali) devono sviluppare e progettare il sistema in modo che le persone fisiche interessate siano informate che stanno interagendo con un sistema di IA. Si deroga all’obbligo quando l'origine artificiale dell'interazione è evidente e per i sistemi usati per ragioni di giustizia.

IA generativa

I fornitori di sistemi di IA, che generano o manipolano contenuti sintetici di immagini, video, audio o testo, devono garantire che gli output siano marcati in un formato leggibile e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Fanno eccezione i sistemi di IA usati per ragioni di giustizia, per l’editing standard e quelli che non alterano sostanzialmente i dati di input o la loro semantica.