Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiPuò l’autore di un’aggressione pretendere il risarcimento dalla propria vittima? In altri termini il diritto può consentire che l’autore di un illecito possa ottenere una pretesa risarcitoria basata sull’illecito stesso?

La vicenda Roggero mette alla prova uno dei presupposti fondamentali della convivenza civile: la fiducia del cittadino che l’ordinamento, anche quando è chiamato a giudicare una reazione difensiva, non perda di vista chi abbia dato origine all’aggressione.

Ogni ordinamento moderno si fonda su un equilibrio essenziale. Lo Stato rivendica il monopolio dell’uso della forza e vieta ai cittadini di farsi giustizia da soli; in cambio assume il compito di garantire la sicurezza dei consociati. La legittima difesa rappresenta il punto di equilibrio tra questi principi: non costituisce una forma di giustizia privata, ma l'eccezione attraverso la quale l’ordinamento riconosce che, quando l’aggressione è attuale e l’intervento pubblico non può essere tempestivo, il diritto di difendersi torna eccezionalmente in capo al cittadino.

È in questo spazio che si colloca il problema della responsabilità civile. L’art. 2044 c.c. esclude la responsabilità di chi cagiona un danno nell’esercizio della legittima difesa. Più complessa è, invece, l’ipotesi in cui la reazione sia ritenuta eccedente i limiti della scriminante.