Il fatto è presto detto: il Comune di Mercatello sul Metauro ha disposto il divieto assoluto di introduzione di animali nelle aree verdi urbane (giardini pubblici, ambiti scolastici, zone sportive, cimiteri, ecc.) a tutela della sicurezza, igiene ambientale e fruibilità delle stesse aree, motivato con la considerazione che si tratta di una piccola realtà urbana, con poco più di mille abitanti, e caratterizzata da un centro edificato che per estensione territoriale è inferiore ad un parco delle città metropolitane; “circostanza che di per sé evidenzia la piccola dimensione delle aree verdi presenti; allo stesso tempo tali dimensioni si riflettono sulla struttura organizzativa dell’ente e sul personale disponibile per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza, che potrebbe essere soluzione alternativa all’imposizione del divieto”.
Contro il divieto ricorrevano alcune associazioni animaliste (LAC, lega per l’abolizione della caccia e Earth, associazione di salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale) deducendo eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, nell’assunto che il Comune avrebbe dovuto adottare una misura meno drastica del divieto indiscriminato di accesso alle aree verdi. Motivi ritenuti non validi dal TAR delle Marche che respingeva il ricorso. Si arrivava così al Consiglio di Stato (Sez. V n. 4592 del 08 giugno 2026) che ribaltava tutta la situazione affermando, invece, la illegittimità della ordinanza comunale che impone un divieto generalizzato di accesso dei cani nelle aree verdi urbane, in quanto tale misura viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.







