L'ordinanza sindacale con la quale si sanciscono il divieto di accesso con i cani nelle aree giochi per bambini e l'obbligo dell'utilizzo di museruola per i cani di media e grossa taglia "risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità".
È il motivo di principio espresso dal Tar del Lazio, in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall'associazione di protezione ambientale Earth per contestare la specifica ordinanza emessa dal sindaco di Montorio nel settembre scorso.
La ricorrente si doleva dell'illegittimità dell'ordinanza sindacale sostenendo che le esigenze di tutela della salute e dell'igiene dei cittadini ben avrebbero potuto essere salvaguardate mediante l'applicazione della normativa vigente in materia (che già imporrebbe la raccolta delle deiezioni dell'animale in capo al custode dello stesso).
Partendo dal fatto che la normativa sul procedimento amministrativo "impone all'Amministrazione di esercitare il potere di cui è titolare in modo proporzionato, ossia di tenere, a tal fine, in considerazione non solo l'interesse pubblico che la stessa è istituzionalmente chiamata a perseguire, ma anche gli interessi secondari, pubblici o privati, che con tale potere entrano in conflitto", il Tar ha concluso che il provvedimento impugnato "si presta a essere censurato" per carenza del "requisito di necessarietà".








