Le ordinanze con le quali i sindaci vietano l'accesso con i cani nelle aree giochi e fitness, collocate all'interno dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate comunali devono essere idonee ed adeguate, necessarie e proporzionali.

E' il motivo di principio con il quale il Tar del Lazio ha accolto parzialmente un ricorso proposto dall'associazione Earth Odv per contestare l'ordinanza con la quale il sindaco di Grottaferrata a fine ottobre scorso ha previsto il divieto di accesso con i cani nei parchi cittadini.

L'associazione di protezione ambientale e animale sosteneva l'illegittimità e la sproporzione del provvedimento amministrativo "in quanto le esigenze di tutela della salute e dell'igiene dei cittadini, ivi richiamate, ben potrebbero essere salvaguardate mediante l'applicazione della normativa vigente in materia (che già imporrebbe la raccolta delle deiezioni dell'animale in capo al custode dello stesso)".

Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato nel merito.

Premettendo che la normativa di settore e i chiarimenti offerti dal Consiglio di Stato nel 2017 prevede tre parametri che compongono e caratterizzano il principio di proporzionalità, ovvero: il criterio dell'idoneità e dell'adeguatezza dell'intervento amministrativo; il principio di proporzionalità che contiene in sé quello di necessarietà; la sua adottabilità calibrata in modo tale da imporre al privato il minor sacrificio possibile.