<p>Viene confermata la <strong>maxi-multa da oltre 14 milioni di euro</strong> inflitta dall’<strong>Agcom</strong> alla fine dello scorso anno a <strong>Cloudflare</strong> per la violazione delle <strong>norme antipirateria</strong>.

L’ha deciso il <strong>Tar del Lazio</strong> con due pressoché identiche sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dalla stessa <strong>Cloudflare </strong>e dalla sua rappresentante <strong>Cloudflare Portugal Unipessoal Lda</strong>.

Due le delibere dell'Autorità contestate: la prima del febbraio 2025 con la quale era stato ordinato alla società di disabilitare l'accesso ad una serie di contenuti pirata, la seconda del dicembre scorso con la quale fu inflitta la maximulta a conclusione di un procedimento avviato per l'inottemperanza all'ordine impartito in precedenza. </p> <h2><strong>Il conflitto di competenza tra Agcom e autorità portoghesi</strong></h2> <p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/pirateria-online-cloudflare-impugna-la-multa-agcom-da-14-milioni-la-legge-italiana-e-pericolosa-202601281145127709">Con il primo motivo di ricorso</a>, la ricorrente lamentava la nullità dell'ordine per difetto assoluto di attribuzione, o comunque l'incompetenza dell'Agcom ad emetterlo, deducendo che, ai sensi del <strong>Regolamento sui Servizi Digitali</strong>, la competenza a emettere ordini di inibizione, a vigilare sulla loro esecuzione e irrogare le relative sanzioni spetterebbe in via esclusiva all'Autorità nazionale di regolazione del settore del <strong>Portogallo</strong> (<strong>Anacom</strong>), Stato membro in cui ha sede Cloudflare Portugal, nominata da Cloudflare Inc. quale sua rappresentante legale. </p> <p>Il <strong>Tar</strong> ha però ritenuto che il potere esercitato dall'Autorità italiana trovi il suo fondamento proprio nella <strong>Legge antipirateria</strong> «che attribuisce espressamente all'Agcom il potere di ordinare la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in violazione del diritto d'autore nei confronti dei prestatori di servizi coinvolti, inclusi i fornitori di servizi <strong>VPN</strong> e <strong>DNS</strong>, ovunque residenti e ovunque localizzati». </p> <h2><strong>La conferma della sanzione e il bilanciamento del Tar</strong></h2> <p>Dopo aver respinto i motivi di ricorso di tipo procedurale, e illustrato il quadro normativo di riferimento in tema di <strong>pirateria online</strong>, i giudici, sulla contestazione del <strong>quantum della multa inflitta</strong>, hanno ritenuto che la delibera sanzionatoria «si appalesa come il frutto di un corretto e proporzionato bilanciamento tra l'esigenza di repressione dell'illecito e la capacità patrimoniale del trasgressore»; e non sono stati ritenuti sussistenti «i presupposti per l'esercizio del potere di rideterminazione giudiziale del quantum». </p> <h2><strong>De Siervo (Serie A): svolta storica nella tutela del diritto d’autore</strong> </h2> <p>«<strong>Le sentenze del Tar Lazio </strong>rappresentano una svolta storica nella tutela del diritto d'autore e dell'industria sportiva italiana.