VENEZIA - Pubblica o privata? Il nodo sulla natura di Milano Cortina 2026 è stato formalmente sciolto ieri dalla Corte Costituzionale, con una sentenza che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale meneghino, a sua volta investito del caso dalla Procura, nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei servizi digitali di Olimpiadi e Paralimpiadi. Secondo il verdetto della Consulta, di cui è stato relatore e redattore Francesco Saverio Marini (già consulente giuridico di Giorgia Meloni, per cui ha scritto la riforma del premierato), le censure erano «basate su un'erronea ricostruzione del quadro normativo». Dunque resterà in vigore la legge, voluta dal Governo, con cui nel 2024 era stato specificato che Mico era un'entità di diritto privato: per i giudici, infatti, la Fondazione lo era già dalla disposizione istitutiva del 2020. Escludendo la matrice pubblica, perciò, non solo cadranno le ipotesi di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ma verranno anche meno gli obblighi di trasparenza.
Le indagini È facile immaginare quale potrà essere il destino del fascicolo sugli appalti a Vetrya-Quibyt e Deloitte, dopo la sospensione decisa dalla giudice per le indagini preliminari Patrizia Nobile, che aveva condiviso i dubbi di costituzionalità formulati dall'allora procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano con i sostituti Francesco Cajani e Alessandro Gobbis. La probabile conclusione sarà che, riconosciuta definitivamente quale ente di diritto privato, Milano Cortina non era obbligata a «seguire la procedura dell'evidenza pubblica nell'assegnazione dei contratti». Inoltre decadrà la qualifica di «pubblico ufficiale» o «incaricato di pubblico servizio» nella valutazione della corruzione, finora contestata a Vincenzo Novari (ex amministratore delegato della Fondazione), Massimiliano Zuco (già dirigente della stessa MiCo) e Luca Tomassini (fondatore di Vetrya-Quibyt). Gli altri indagati per la turbativa sono i manager Daniele Corvasce e Marco Moretti per Milano Cortina, Luigi Onorato e Claudio Colmegna per Deloitte. La gip Nobile aveva riconosciuto che, in base al la legge istitutiva del 2020, la Fondazione è «operante in regime di diritto privato». Tuttavia la giudice aveva aggiunto che questo non osta all'attribuzione alla Fondazione della qualificazione di organismo di diritto pubblico, «come tale soggetto all'obbligo di bandire procedure di evidenza pubblica», dotato di dipendenti che assumono «in tale attività la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio». Pertanto il Tribunale aveva concordato con la Procura nel ritenere che il decreto del 2024 fosse «falsamente interpretativo, ma in realtà innovativo», nel passaggio in cui prima il Governo in fase di adozione e poi il Parlamento in sede di conversione avevano sancito la natura privata dell'ente.Lo scopo Come ha rilevato la Corte Costituzionale, la magistratura meneghina si è mossa dal convincimento che «la norma del 2024 di interpretazione autentica, abbia un contenuto opposto a quella del 2020 che dichiara di interpretare». Ma per la Consulta, «è proprio tale prospettiva a rivelarsi erronea». A questo proposito è stata evidenziata la genesi dell'istituzione sei anni fa: «L'esame dei lavori parlamentari mostra inequivocabilmente che lo scopo dell'emendamento era quello di rendere agevole e celere l'operato della Fondazione, sottraendola al regime di evidenza pubblica delle gare che avrebbe dovuto bandire per procurarsi sul mercato beni e servizi. Uno scopo, quindi, originato unicamente dal presupposto che l'ente non potesse considerarsi organismo di diritto pubblico, atteso che, in tal caso, l'obbligo della gara sarebbe stato ineludibile». La sentenza ha richiamato al proposito l'intervento dell'allora deputato Giancarlo Giorgetti, secondo cui il comitato organizzatore dei Giochi avrebbe dovuto «agire in modo snello, non essendo subordinato a tutte le procedure tipiche della pubblica amministrazione». Dunque il verdetto ha osservato che, se anche la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale del decreto interpretativo, il Tribunale «ugualmente dovrebbe applicare una norma di identica portata», vale a dire la legge originaria del 2020. Della serie: la sostanza non cambierebbe, perché Milano Cortina 2026 ha avuto fin dall'inizio una natura privata, per cui potrà non ottemperare agli obblighi di trasparenza a cui sono sottoposti gli enti pubblici.











