“Erronea ricostruzione del quadro normativo”. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile, sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, l’ente incaricato della gestione, dell’organizzazione, della promozione e della comunicazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. Con la sentenza n. 129, depositata oggi, la Consulta ha respinto i dubbi di costituzionalità sull’articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2024, ritenendo che il giudice rimettente abbia costruito le proprie censure su un’erronea interpretazione del quadro normativo. A redigere – con un cambio in corsa due mesi fa – il verdetto Francesco Saverio Marini, già consulente giuridico di Giorgia Meloni, per cui ha scritto per lei la riforma costituzionale sul premierato.
Cosa aveva scritto la giudice
Per la gip trasformando la Fondazione Milano-Cortina in un ente di diritto privato, il governo Meloni aveva “arbitrariamente sottratto all’applicazione di norme di diritto pubblico”, creando di fatto una “zona franca” nella quale i dipendenti “godono di una sostanziale ‘immunità’”. Per la giudice per le indagini preliminari di Milano Patrizia Nobile ci sono fondati dubbi sulla “legittimità costituzionale” del decreto del giugno 2024 che aveva azzoppato le inchieste della procura sugli appalti dell’ente che organizza le Olimpiadi invernali del 2026 e per questo aveva rimandato alla Consulta la decisione.










