L’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nella pratica clinica — dalla radiologia diagnostica ai sistemi di triage, dalla cardiologia predittiva all’oncologia decisionale — impone riflessioni profonde circa l’architettura giuridica della responsabilità sanitaria.Il modello tradizionale, fondato su una catena lineare ancorata agli artt. 1218 e 2043 c.c. nonché all’art. 7 della Legge n. 24/2017, risulta con buona probabilità non totalmente adeguato a governare scenari in cui la decisione clinica emerge dall’interazione tra giudizio umano e output algoritmico. L’IA, diversamente da uno strumento passivo come la strumentazione sanitaria trdizionale, partecipa attivamente alla formazione della decisione: orienta la diagnosi, stratifica il rischio, fornisce elementi forti di suggerimenti per la terapia.Questa partecipazione attiva determina il passaggio da una responsabilità monocentrica a un paradigma di responsabilità policentrica e multilivello, caratterizzato dalla compresenza di obblighi di diligenza, vigilanza e controllo gravanti simultaneamente su produttore, deployer, struttura sanitaria, professionista sanitario e, in determinati contesti normativi, su organismi notificati e autorità di vigilanza. Ciascuno di questi poli risponde secondo regimi normativi differenti — responsabilità da prodotto, contrattuale, professionale, organizzativa — e il loro mancato coordinamento costituisce oggi la principale lacuna di governance del settore.Indice degli argomenti