di Domenico Tambasco*

Poche settimane fa, il 23 giugno, si è celebrata la Giornata mondiale del whistleblower. In quell’occasione, a Roma, è stata presentata un’iniziativa dal forte valore simbolico e pratico: la Casa del Whistleblower. Offrire un sostegno concreto a chi, per senso civico, decide di denunciare gli illeciti conosciuti sul luogo di lavoro significa riconoscere, finalmente, dignità e cittadinanza a figure troppo spesso percepite come “apolidi” della società, etichettate nel linguaggio comune come delatori, spioni o addirittura traditori.

L’occasione consente anche di tracciare un bilancio sul percorso che ha portato il nostro ordinamento ad accogliere l’istituto del whistleblowing, termine di origine anglosassone che richiama l’immagine di chi segnala un pericolo soffiando in un fischietto, e che oggi si identifica nel sistema di tutela riconosciuto a coloro che denunciano violazioni o irregolarità apprese nell’ambito della propria attività lavorativa. Una materia che, a livello europeo, ha trovato una disciplina organica nella direttiva 2019/1937, recepita in Italia con il d.lgs. n. 24 del 2023.

“The gap between law and reality”: questa è l’efficace espressione utilizzata da Transparency International per definire lo stato del whistleblowing nel 2026, raffigurante il profondo scarto esistente tra la protezione codificata nelle leggi e quella, invece, riconosciuta in concreto. Eppure, almeno in Italia, qualcosa sembra essersi mosso. Dopo oltre un decennio caratterizzato da diffidenze culturali e timide applicazioni della normativa, si registra infatti un cambio di passo da parte dell’autorità amministrativa e della giurisprudenza. Un indicatore significativo, a tal proposito, è rappresentato proprio dai provvedimenti adottati nell’ultimo anno, a fronte delle sempre più numerose richieste di tutela avanzate da lavoratrici e lavoratori che denunciano di aver subito ritorsioni in conseguenza delle proprie segnalazioni.