Manciano (Grosseto), 8 luglio 2026 – Il Comune di Manciano è stato condannato per violazione degli obblighi di custodia/manutenzione del manto stradale in un centro storico. “La storicità di un luogo non dispensa il Comune dagli obblighi di manutenzione delle strade nè inverte l’onere della prova. Spetta sempre al Comune dimostrare il caso fortuito anche se la storicità del luogo rende astrattamente prevedibile lo stato “dissestato” del manto stradale”. E’ questo il principio di diritto che ha portato l’Amministrazione di Manciano ad essere condannata al risarcimento dei danni in favore di una donna, difesa dall’avvocato Stefano Genick, per la somma di 22mila e 233 euro dalla Corte di Appello di Firenze.
L’incidente era avvenuto a Montemerano, la frazione di Manciano, il 29 agosto del 2018. La donna stava per entrare in un bar nel centro del borgo. Ma nello scendere i gradini di ingresso, cadeva a terra. Era stata lei stessa ad accorgersi che il manufatto era in un cattivo stato di manutenzione. Circostanza non vista prima perché c’era una bicicletta appoggiata sulla colonnina dell’accesso ai gradini. In seguito alla caduta la donna veniva trasportata all’ospedale di Orbetello, dove le fu diagnosticata una frattura scomposta dell’epifisi distale del radio e il distacco della stiloide ulnare. Successivamente la vittima fu anche sottoposta a due interventi chirurgici venendo dichiara guarita solo il 29 settembre dell’anno successivo. Non avendo ottenuto alcun ristoro dal Comune in via stragiudiziale, nonostante l’invito – rifiutato dal Comune – ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita, si era vista costretta ad agire nei confronti dell’ente pubblico, chiedendo al Tribunale di condannarlo al risarcimento di tutti i danni da lei subiti. In primo grado la donna fu risarcita ma il Tribunale ritenne sussistente un concorso di colpa, in considerazione del fatto che, trattandosi di scalini inseriti in un contesto di un borgo storico, caratterizzato per sua definizione da imperfezioni connaturate alla sua storicità, la situazione di pericolo poteva essere potenzialmente prevista dal pedone, imponendo quindi un maggior grado di attenzione nella discesa degli stessi. La Corte di Appello ha deciso che la ‘plausibile difficoltà operativa nella gestione dei pubblici servizi, nonostante il contesto storico, non può ‘ricadere in capo ai cittadini”. Ecco perché oltre al risarcimento del danno, il Comune adesso dovrà pagare anche le spese di giudizio di primo e secondo grado.







