Arriva il distacco senza interesse del distaccante, tra imprese di settori diversi e con contratti collettivi differenti, finora ipotesi precluse dall’art. 30 del dlgs n. 276/2003 e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Con l’entrata in vigore della legge n. 116/2026, di conversione del decreto legge 1° maggio 2026, n. 62, il legislatore introduce, con il nuovo art. 16-quater, una derogContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate

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