L’assoluzione dei tre dirigenti urbanistici del comune di Milano da parte della Corte dei conti è stata resa possibile anche in virtù della riforma della responsabilità erariale, entrata in vigore lo scorso gennaio (la cosiddetta “riforma Foti”). Questa ha infatti chiarito il concetto di “colpa grave”, ponendo al riparo da contestazioni contabili i funzionari che nella loro attività seguono gli “indirizzi giurisprudenziali prevalenti”, come accaduto proprio a Milano, prima che la procura avanzasse nel 2023 una lettura “innovativa” che ha portato all’apertura di decine di inchieste. Da quando è entrata in vigore, la riforma Foti è stata duramente criticata dalle opposizioni in quanto creerebbe “una sacca d’impunità pericolosa” (parole di Elly Schlein) e anche dall’Associazione dei magistrati contabili, spalleggiata dall’Anm. La riforma, invece, “delinea un adeguato equilibrio tra responsabilità di apparato e responsabilità individuale”, spiega al Foglio Gennaro Terracciano, professore ordinario di Diritto amministrativo e pubblico all’Università degli studi di Roma “Foro italico”, ex magistrato amministrativo e ordinario, e già componente del Collegio dei revisori dei conti della Corte dei conti. “Il problema è che oggi qualunque dirigente di pubblica amministrazione si trova ad agire in un sistema di norme a volte indefinite e in un sistema giurisprudenziale non sempre univoco, per cui non ha molti punti di riferimento – spiega Terracciano –. Se a ciò aggiungiamo la proliferazione delle riforme, l’introduzione di moltissime norme tecniche di derivazione europea e l’inesistenza di qualunque forma vera di formazione continua, si comprende bene come nella pubblica amministrazione si sia arrivati a una situazione in cui si ha paura di agire, perché si ha paura di sbagliare”. “La recente riforma – prosegue il giurista – è stata avvertita come imposta dall’esterno dal corpo dei magistrati, ma la verità è proprio il contrario: già nel 1998, quindi soltanto quattro anni dopo la legge che disciplina la responsabilità amministrativo-contabile (la n. 20 del 1994), la Corte costituzionale con la sentenza n. 371 sottolineò che la responsabilità erariale deve costituire ragione di stimolo e non di disincentivo dell’attività amministrativa. L’intervento del legislatore è stato sollecitato ancora una volta dalla Corte costituzionale nel 2024, con la sentenza n. 132, che ha evidenziato la necessità di un intervento legislativo organico”.E’ da queste premesse che è nata la riforma Foti. Il testo stabilisce innanzitutto con maggiore precisione i casi in cui si è di fronte a una “colpa grave” (come ad esempio “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”) e quelli in cui questa colpa non può configurarsi, come nel caso milanese in cui i funzionari si limitano a seguire una giurisprudenza consolidata. “Questo non restringe affatto la possibilità della giurisdizione contabile di andare a colpire i casi di mala amministrazione”, nota Terracciano. Un’altra norma contestata è l’introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile: salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei conti può ora condannare per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione annua o del compenso percepito. “A dispetto di quanto sostengono alcuni magistrati, l’introduzione di questa norma ha un profondo effetto deterrente – dice Terracciano –. Non bisogna pensare ai dirigenti di vertice che guadagnano fino a 240 mila euro all’anno, ma ai funzionari che percepiscono 30, 40 o 50 mila euro lordi all’anno, e che potrebbero essere condannati a pagare centomila euro, cioè il doppio del trattamento economico annuo. Mi sembra che si sia di fronte a una sanzione particolarmente afflittiva. Ricordo che questa norma si applica solo ai casi in cui il danno è stato prodotto con colpa grave, e non nei casi di dolo o illecito arricchimento, in cui invece il dipendente viene condannato a risarcire l’intera somma”.L’ultima novità della riforma riguarda il rafforzamento del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti per i contratti legati al Pnrr e al Pnc. “Il potenziamento della funzione di controllo mi sembra molto positivo, perché non ci si può limitare a intervenire quando il danno è stato prodotto: la Corte dei conti con la sua attività consultiva deve cooperare e collaborare con le amministrazioni affinché non sbaglino. Per farlo ovviamente servono maggiori risorse organizzative, e su questo i magistrati hanno ragione”, conclude Terracciano.