Ogni ordine dice già qualcosa prima che il pensiero inizi. Quando si dispone un binomio (come, in questo caso, quando si sceglie chi viene prima e chi dopo tra la macchina e l’uomo) si compie un gesto che è, in sé, un atto di interpretazione del mondo. “Uomo-macchina” porta con sé la tradizione lunga di una civiltà che ha sempre collocato la persona al centro del congegno: l’artigiano che domina il ferro, il chirurgo che guida il bisturi, l’ingegnere che concepisce il sistema prima che il sistema esista. “Macchina-uomo” rovescia quella sequenza e, nel rovesciarla, rivela una domanda che il nostro tempo ha smesso di formulare esplicitamente proprio mentre la risposta si andava già imponendo nei fatti.Il presente contributo, che anticipa un intervento al Digeat Festival che si terrà a Lecce dal 5 all’8 novembre, dedicato ai rapporti tra tecnologie digitali e condizione umana, muove dalla scelta deliberata del secondo ordinamento. Si sostiene che “macchina-uomo” non sia una provocazione, ma una diagnosi: la descrizione analitica di un movimento in cui il sistema di intelligenza artificiale, nella sua configurazione più avanzata, tende a porsi come referente implicito a partire dal quale si ridefiniscono le capacità della persona, i parametri con cui essa viene valutata, la misura stessa della sua dignità. L’analisi muove dalla constatazione che questa pressione non è soltanto culturale o tecnica, ma costituisce una questione giuridica di prima grandezza avente implicazioni che investono i fondamenti del diritto soggettivo ben al di là della regolamentazione dei singoli sistemi.Il percorso che si propone è interdisciplinare per necessità, non per ornamento. La tradizione giuridica italiana nella sua stratificazione dottrinale, la filosofia del diritto e delle scienze cognitive, il diritto positivo dell’Unione europea, il magistero della Chiesa cattolica nella sua declinazione più recente: fonti apparentemente eterogenee che, tuttavia, convergono su una medesima domanda, la più urgente che il diritto possa oggi porsi. Quando la macchina diventa il termine di paragone dell’umano, cosa rimane della persona come soggetto giuridico irriducibile?Indice degli argomenti