All’indomani dell’approvazione definitiva al Senato di un disegno di legge voluto dal ministro Valditara (il n. 1735) i titoli dei giornali sono stati di questo tenore: “Educazione sessuo-affettiva nelle scuole: divieto per infanzia e primaria, dalle medie solo con ok dei genitori” (Orizzonte Scuola 22 giugno). È un classico esempio di informazione che, con l’intento di semplificare, distorce l’effettivo contenuto di una legge e, quel che è peggio, induce le scuole ad assumere comportamenti apparentemente rispettosi della norma ma fondamentalmente non coerenti né con la legge appena approvata né con le leggi precedenti.
In effetti il disegno di legge Valditara non impedisce l’educazione sessuale nella scuola, né alla scuola primaria né alla scuola secondaria di primo e secondo grado e nemmeno alla scuola dell’infanzia. Il che non significa che si tratti di un provvedimento innocuo, al contrario è una norma che calpesta l’autonomia scolastica ma non per quello che si ricava dai titoli dei giornali. Ma andiamo con ordine.
Cosa dice la norma Valditara sulla sessualità a scuola
Per comprendere la reale portata della legge voluta da Valditara la cosa migliore è, come sempre, andare alla fonte e leggere il brano che riguarda proprio la scuola primaria e la scuola dell’infanzia (art. 1, comma 5). Eccolo: “Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali (…), per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità”. Che cosa significa nel concreto quel “fermo restando”? Significa che le novità introdotte da questa norma non impediscono lo svolgimento delle normali attività didattiche curriculari che hanno come obiettivi quelli fissati dalle Indicazioni nazionali. E allora dobbiamo chiederci: l’educazione sessuale è compresa nel curricolo ordinario della scuola? E qui scatta il “dipende”. Un “dipende” che non solo coinvolge l’interpretazione delle Indicazioni nazionali ma anche la consapevolezza delle scuole, e degli stessi docenti, che gli argomenti e le attività didattiche sono di esclusiva competenza delle scuole stesse alla sola condizione che si muovano nell’ambito di traguardi e obiettivi presenti nelle Indicazioni.






