(a cura dell’avv. Mariagiusy Portogallo e del dott. Carlo Cunto)
Per oltre vent'anni il commercio elettronico ha vissuto su una finzione condivisa. Da una parte le aziende inserivano nei propri siti lunghi testi contrattuali, spesso illeggibili per estensione e linguaggio; dall'altra gli utenti cliccavano rapidamente su una casella con la formula rituale “ho letto e accetto”, senza leggere quasi nulla.
L'ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 della Corte di Cassazione interviene su questa zona grigia del diritto digitale, affermando un principio destinato a incidere profondamente sulle modalità di conclusione dei contratti online: per approvare validamente una clausola vessatoria non basta spuntare una casella. Serve una firma elettronica, anche semplice, purché sia idonea a manifestare in modo specifico il consenso dell'utente.
La Cassazione si limita a ricordare qualcosa che il legislatore aveva già previsto da tempo: il commercio elettronico non vive in una dimensione giuridica separata. Le regole tradizionali sulla formazione del contratto continuano a valere anche quando l'accordo viene concluso attraverso una piattaforma digitale.
Eppure l'ordinanza produce effetti significativi. Moltissime piattaforme hanno infatti costruito i propri processi di adesione sulla convinzione che un semplice flag potesse sostituire qualsiasi forma di sottoscrizione. La Corte afferma invece che tra un click e una firma esiste una differenza giuridica sostanziale.












