La sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 del dl n. 18/2020 determina un corrispondente differimento dei termini di prescrizione e decadenza spettanti agli enti impositori e si applica anche alle annualità precedenti all’emergenza Covid, con conseguente slittamento in avanti della scadenza originaria del potere di accertamento.
Sono i canoni espressi dalla Cgt di II grado del Lazio nella Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi
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