La pandemia ci sembra, per fortuna, lontanissima, ma gli effetti nelle aule di giustizia dello stop coatto alle nostre attività ci sono ancora e sono numerosi. Il caso più frequente riguarda gli affitti commerciali e le liti tra locatori ed esercenti in relazione ai canoni da corrispondere nel periodo di chiusura o riduzione dell’attività. Interessanti in questo senso le conclusioni cui giunge la Cassazione nella sentenza 16113/2025 depositata il 16 giugno.
Il Covid esonera l’affittuario dalla prova dell’inadempimento
In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, le disposizioni del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia), sono rilevanti se si guarda alla giustificazione dell’inadempimento contrattuale dell’affittuario, attribuendo alle misure anti-Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la normale diligenza. Il locatario si può ritenere perciò liberato dall’obbligo di risarcimento del danno e il proprietario dei locali non ha la legittimazione all’azione di risoluzione per inadempimento. Ma attenzione: dal Cura Italia, invece, non discende un automatico diritto a ottenere la riduzione del canone di locazione. Per ottenere tale obiettivo è necessario produrre documenti che comprovino la contrazione dei ricavi.






