HomeViareggioCronacaNegato il suicidio assistito: "Stefano è morto soffrendo. Per i dubbi interpretativi"La denuncia dell’associazione “Coscioni“ per un caso che si è verificato a Viareggio "I suoi ricorsi respinti. Ora serve una legge nazionale chiara e valida per tutti".La denuncia dell’associazione “Coscioni“ per un caso che si è verificato a Viareggio "I suoi ricorsi respinti. Ora serve una legge nazionale chiara e valida per tutti".Ricevi le notizie de La Nazione su GoogleSeguiciÈ morto "come non avrebbe voluto", nella sofferenza e nel limbo dell’incertezza legislativa sul trattamento di sostegno vitale. Questo l’ultimo tratto della storia di “Stefano“ (nome di fantasia), un uomo di 68 anni residente a Viareggio affetto da atrofia multisistemica, una patologia neurodegenerativa progressiva e irreversibile. A renderla nota, con il consenso della sorella, è l’associazione “Luca Coscioni“, alla vigilia del nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale sul tema del fine vita.

Negli ultimi mesi della sua vita, Stefano ha vissuto allettato, privo di autonomia motoria, dipendente dall’assistenza continua, con un catetere vescicale permanente, la necessità di ossigenoterapia e quattro somministrazioni giornaliere di insulina per il diabete. Il 30 aprile 2025, aveva chiesto all’Asl Toscana Nord Ovest la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, come previsto dalla storica sentenza “Cappato/Dj Fabo“ della Corte Costituzionale (la 242 del 2019). Ma la richiesta, nonostante il parere positivo del comitato etico, è stata respinta. Secondo la commissione medica della Asl mancava infatti il quarto requisito previsto dalla sentenza: la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. "Per l’azienda sanitaria – spiega l’associazione “Coscioni – il catetere, l’ossigenoterapia e l’insulina non erano sufficienti a integrare tale requisito perché la loro sospensione non avrebbe provocato la morte in tempi brevi". Una lettura che l’associazione contesta, ricordando come la stessa Consulta (con le sentenze 135/2024 e 66/2025) "Abbia già dato una interpretazione estensiva di questo requisito".