Immigrazione 17 giugno 2026 Lo sostiene Fratelli d’Italia citando le conclusioni dell’avvocata generale Laila Medina, ma le cose sono un po’ più complesse di così Ansa L’11 giugno la deputata e responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia Sara Kelany ha detto che le conclusioni dell’avvocata generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Laila Medina, confermano la «legittimità dei centri in Albania». Secondo Kelany, il parere dell’avvocata dimostrerebbe che «abbiamo perso due anni a causa di sentenze ideologiche di una parte della magistratura che si è interposta ad un progetto innovativo, pienamente conforme al diritto europeo e che oggi è guardato con favore da tutta Europa».

La questione, però, è più articolata di come la presenta Kelany. In breve, secondo l’avvocata generale, il diritto dell’Unione europea non vieta, in astratto, di collocare centri di trattenimento fuori dal territorio dell’Ue, ma questa scelta è legittima in linea di principio solo a condizione di non ridurre le garanzie riconosciute alle persone trattenute. E proprio su questo punto Medina segnala una criticità per il Protocollo Italia-Albania e per la legge italiana di ratifica ed esecuzione.

È vero quindi che l’avvocata generale ha confermato la «legittimità dei centri in Albania»? Abbiamo verificato che cosa dicono le conclusioni di Medina e in quale misura confermano il precedente parere dell’avvocato generale Nicholas Emiliou su una causa diversa.Da dove nasce il caso La questione pregiudiziale riguarda due cittadini di Paesi terzi, inizialmente trattenuti in Italia in vista dell’allontanamento e poi trasferiti nel centro di Gjadër, in Albania, in applicazione del Protocollo firmato da Italia e Albania il 6 novembre 2023.