Altrimenti le risultanze bancarie sono inutilizzabili e l'avviso è invalido
Il fisco può accedere ai conti correnti dei contribuenti. Ma deve farlo con legalità, proporzionalità e controllo effettivo. Come indicato dalla Cedu. Due ordinanze della Cassazione, la 11956 e la 19960 del 2026, hanno dato ragione ai ricorsi che lamentavano l’illegittimità di accertamenti nei confronti di professionisti e di uno studio associato fondati in larga parte sulle risultanze di indagini finanziarie. Secondo i giudici di merito, spiega oggi Il Sole 24 Ore, l’autorizzazione è atto meramente interno e la sua mancata allegazione una semplice irregolarità non invalidante. La Corte ha riletto le norme: articoli 32 Dpr 600/1973 e 51 Dpr 633/1972.
Secondo il Palazzaccio bisogna considerare anche l’articolo 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata), come interpretato dalla Corte Edu (Ferrieri e Bonassisa c. Italia), e dagli articoli 7 (rispetto della vita privata), 8 (protezione dei dati personali) e 52 (portata e limiti dei diritti) della Carta dei diritti fondamentali Ue. E quindi l’autorizzazione deve essere preventiva e resa conoscibile nel suo contenuto essenziale. Altrimenti le risultanze bancarie sono inutilizzabili e l’avviso è invalido. Secondo questo principio l’autorizzazione deve precedere la richiesta di accesso ai dati bancari. Quella successiva non è idonea. L’autorizzazione poi non può essere soltanto menzionata. Deve essere allegata o almeno resa conoscibile nel suo contenuto essenziale.






