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Con l'introduzione di due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 132 del 23 settembre scorso il governo compie un passo decisivo nell'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'AI Act della Ue. Il primo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di AI nell'attività di polizia e introduce rilevanti in materia di responsabilità penale, responsabilità amministrativa degli enti e tutela risarcitoria. Il secondo definisce l'architettura istituzionale di vigilanza, il regime sanzionatorio amministrativo, le garanzie per i lavoratori e gli obblighi di alfabetizzazione in materia di AI.
Nel primo decreto la novità di maggior impatto sistematico è l'introduzione del nuovo articolo 437-bis del Codice Penale. La norma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, «nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di AI ad alto rischio ometta misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni ovvero ometta misure di sorveglianza umana, qualora dal fatto derivi un pericolo concreto per la vita o l'incolumità individuale (pena elevata a due-otto anni in caso di pericolo per l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato). Un autonomo comma punisce con la reclusione da due a sei anni (tre-dieci anni nei casi più gravi) l'alterazione dolosa di sistemi di AI ad alto rischio».















