di
Alessandro Sala
Animal Law Italia scrive ai principali marchi della grande distribuzione per ricordare che il reato di «maltrattamento di animali» chiama in causa anche la responsabilità delle figure di vertice
Tenere aragoste, astici o granchi vivi su un letto di ghiaccio nel bancone di un supermercato è una grave forma di maltrattamento. Così come cucinarli gettandoli ancora in vita nell'acqua bollente. Un principio che i gruppi animalisti cercano da tempo di far valere. Ma non c'è solo l'aspetto etico: il maltrattamento di animali è un reato a tutti gli effetti. E dallo scorso anno, con l'entrata in vigore della legge 82/2005, «è entrato nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs 231/2001». Uscendo dal gergo tecnico-giuridico, significa che dipendenti, dirigenti ma anche amministratori di vertice di aziende e società sono responsabili quando questi reati vengono commessi dai loro sottoposti.
È questo il senso dell'avvertimento che Animal Law Italia, associazione che guida la coalizione «Dalla parte dei crostacei», ha ufficialmente recapitato ai principali marchi della grande distribuzione. I «reati presupposto» sono quelli per i quali sono applicabili le norme del D. Lgs 231. In un primo tempo si limitavano a quelli contro la pubblica amministrazione, ai reati societari, a quelli tributari e alle violazioni sulla sicurezza del lavoro, ai reati ambientali. Questi ultimi si riferivano però alla malagestione dello smaltimento dei rifiuti o all'inquinamento. L'elenco, tuttavia, non è chiuso e di aggiorna in continuo a mano a mano che l'ordinamento si arricchisce di nuove leggi. Ed è quello che è accaduto anche con la legge 82, cosiddetta Legge Brambilla, che ha portato all'inserimento, appunto, anche i reati di maltrattamento di animali.








