TREVISO - Si era già riorganizzato la vita a Treviso. Aveva venduto in fretta e furia la sua casa di Biella, a quanto pare senza trattare troppo sul prezzo. E parallelamente ne aveva presa un'altra a Treviso. Andrea Carli non aveva perso tempo dopo la nomina a presidente del tribunale nel capoluogo della Marca. Il 5 febbraio 2025, dopotutto, era stato votato dal Csm all’unanimità come successore di Antonello Maria Fabbro.

L'assegnazione dell'incarico, però, poi è stato ritirato. Il ricorso di Daniela Ronzani al Tar - contro la sua esclusione a causa dell'autocandidatura più lunga del fac-simile - ha ribaltato tutto. Il 3 maggio il Csm aveva deciso di annullare in autotutela la nomina di Carli, lasciandolo al suo posto come facente funzione. E lo scorso 8 ottobre l'incarico di presidente del tribunale di Treviso è stato definitivamente assegnato a Ronzani. LA RICHIESTA DANNI A quel punto Carli ha presentato ricorso al Tar, chiedendo la condanna del Csm e del ministero della Giustizia al risarcimento dei danni per lesione dell’affidamento incolpevole, cioè per aver subito un danno fidandosi di quanto era stato deciso dalla pubblica amministrazione. Tra le altre cose, aveva appunto spiegato di aver venduto la propria casa di Biella «a condizioni asseritamente svantaggiose» proprio per trasferirsi a Treviso. Ma i giudici amministrativi non hanno visto alcun margine.«La vendita dell’immobile di Biella a condizioni asseritamente svantaggiose non è conseguenza della nomina del ricorrente a Presidente del Tribunale di Treviso, bensì è riconducibile esclusivamente ad una sua libera scelta – si legge nella sentenza – il ricorrente, infatti, ben poteva prendere in locazione, o acquistare, un immobile a Treviso, senza vendere contemporaneamente quello di Biella». Non solo. «Ad ogni modo, non configura certamente un pregiudizio economico connesso alla nomina la differenza tra il prezzo di acquisto dell’immobile nel 2005 e il prezzo di vendita dello stesso nel 2025, potendo al più, in tesi, rilevare la differenza tra il prezzo di vendita e il valore effettivo dell’immobile al momento della vendita – si aggiunge – differenza, quest’ultima, che non è stata tuttavia dimostrata in giudizio dal ricorrente. Non costituiscono un pregiudizio risarcibile nemmeno le asserite spese per il trasferimento a Treviso, essendo queste connesse all’esercizio effettivo delle funzioni presso questa sede». LA DECISIONE Si è giocato tutto sulle date. «Deve ritenersi che il dott. Carli, dall’11 dicembre 2024 (data in cui la dott.ssa Ronzani ha impugnato la proposta della commissione sulla nomina del dott. Carli) sino al 5 maggio 2025 (data in cui ha preso conoscenza della revoca dell’incarico), abbia avuto piena consapevolezza che la sua nomina avrebbe potuto essere oggetto di revisione – si conclude nella sentenza – tale consapevolezza esclude la sussistenza di un affidamento incolpevole, dal momento che l’annullamento in autotutela dell’atto da parte del Csm era quindi un’evenienza certamente probabile, di cui il ricorrente non poteva non tenere conto, sia nel momento in cui è stato nominato, sia nel momento in cui ha preso possesso dell’ufficio». Insomma, nessun risarcimento.