di Andrea GianniMILANOL’abuso edilizio non può essere sanato con una demolizione solo parziale o attraverso un nuovo progetto, ma l’edificio in costruzione in via Fauché 9 va abbattuto nella sua interezza ripristinando la situazione originaria. Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso dei costruttori contro "l’ordine di demolizione delle opere" disposto dal Comune nei confronti di uno dei dei progetti a processo per abusi edilizi, dichiarato illegittimo da Tar e Consiglio di Stato per l’utilizzo della Scia per ristrutturazione alternativa al permesso di costruire. La sentenza del Consiglio di Stato del 2025 - che ha accolto capisaldi dell’impianto accusatorio dei pm Petruzzella, Filppini e Clerici - secondo il Tar "non ha rilevato esclusivamente la sussistenza di vizi di carattere procedurale rispetto al contestato intervento edilizio (...) ma ha dato atto di un evidente contrasto del medesimo intervento con la normativa e ha rilevato consistenti violazioni di natura sostanziale".

Proprio per la "portata radicale" delle irregolarità rilevate "non è possibile procedere a una sanatoria" dopo che "la realizzazione del nuovo fabbricato ha dato luogo a un recupero indebito di un manufatto non più legittimamente esistente" e "l’accorpamento di volumi eterogenei ha violato il principio della neutralità dell’intervento, determinando un illegittimo aumento del carico urbanistico". Si tratta, secondo la sentenza del Tar, di "vizi di natura sostanziale che, riguardando le caratteristiche strutturali e costitutive dell’intervento e non attenendo ad aspetti secondari o marginali non possono essere oggetto di sanatoria nemmeno parziale". Anche diminuire l’altezza non è una soluzione percorribile, perché "una volta venuto meno il titolo di legittimazione che sorreggeva l’intervento, tale abusività non può che riferirsi allo stesso nella sua interezza". La società Fauché 9 potrà impugnare la sentenza, mentre è in corso il processo a carico di costruttori e progettisti.