LavoroSalta il riferimento all’equivalenza dei contratti minori. Novità anche su staff leasing e tirocinidi Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci9 giugno 2026Per favorire la puntuale chiusura dei contratti nazionali, in caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi dalla scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, a titolo di anticipazione forfettaria le retribuzioni sono adeguate al 50% della variazione dell’Ipca-Nei (indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati). Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e varabilità dei ricavi - come quello turistico - e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie a carico e per conto del Ssn l’importo è determinato dalla contrattazione collettiva e non può superare il 50 per cento.Via libera della commissione LavoroLa commissione Lavoro della Camera ha chiuso ieri l’esame del decreto 1° maggio, dando mandato ai relatori a riferire questa mattina in Aula sul testo del provvedimento che ha innalzato l’anticipazione forfettaria per i contratti scaduti dal 30% al 50%, accogliendo un emendamento dei relatori - Walter Rizzetto (il presidente della commissione, Fdi), Tiziana Nisini (Lega), e Chiara Tenerini (Fi) - che riformula la proposta del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (che però prevedeva una retroattività che è saltata). Lo stesso emendamento prevede che le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire la regolarità nei rinnovi e meccanismi per assicurare adeguata copertura economica nella vacanza contrattuale, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto.Iniziato l’esame alla Camera, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto nell’Aula la questione di fiducia sul provvedimento. Le votazioni avranno luogo nella seduta di domani, 10 giugno, dalle ore 12, dopo le dichiarazioni di voto che si svolgeranno a partire dalle ore 10:20.La nuova definizione di TecApprovato un altro emendamento dei relatori che è stato riformulato, facendo saltare una parte che aveva provocato le dure reazioni di Cgil, Cisl e Uil. Viene dunque confermata la definizione del salario giusto individuato nel Trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti leader che va applicato per poter accedere ai benefici di legge: si compone delle «voci retributive fisse e continuative dirette, indirette e differite definite nei contratti, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative», nonchè le «prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti e istituti o indennità con valore economico definito dal Ccnl, escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli dipendenti. È saltato il (contestato) riferimento all’equivalenza per i Ccnl firmati dai sindacati minori se rispettano il Tec dei Ccnl leader, così come l’emendamento Durigon sulla cessazione di efficacia dei Ccnl non rinnovati per un periodo superiore ai 6 anni.La novità sullo staff leasingSullo staff leasing approvato un emendamento della maggioranza: il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro può essere inviato in missione a termine, presso un medesimo utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello e alla medesima categoria per un periodo complessivo di 36 mesi, anche non continuativo ed ulteriore rispetto ai 24 mesi (salvo che il Ccnl dell’utilizzatore non preveda un diverso limite).