Una rubrica come questa, ispirata al principio di tenere il più possibile insieme diversi punti di vista e soluzioni ai problemi che via via emergono ( et … et , non aut … aut ), trova conforto e stimolo nella lettura dell’Enciclica di Leone XIV Magnifica humanitas (MH), dedicata all’Intelligenza artificiale. Propongo di prenderla sul serio anche e soprattutto sul terreno della vita pubblica, a cominciare dalle limpide affermazioni secondo cui vanno superati sia gli algoritmi che valorizzano lo scontro e la contrapposizione, sia le semplificazioni in schemi (“prima io”, “amico-nemico”, “noi-voi”: MH 190, 202), ristabilendo, tanto sul piano internazionale quanto su quello interno, la forza del diritto contro il diritto della forza. Proviamo dunque ad applicare tali criteri, senza strumentalismi ma con attenzione e giusto discernimento, ai temi consueti della rubrica.Due sono gli argomenti principali in discussione nell’agenda istituzionale del nostro Paese, la modifica della legge elettorale e il c.d. regionalismo differenziato, legati da molteplici fili, di natura culturale e politico-partitica. Mi limiterò al legame per me più evidente, cioè alla circostanza che, in entrambi i casi, disponiamo di una giurisprudenza costituzionale che orienta o dovrebbe orientare il legislatore. Ebbene, l’impressione che si ricava dal nuovo testo della p.d.l. elettorale e dal testo delle pre-intese è che siamo di fronte a un ossequio formale che vela a malapena l’aggiramento sostanziale della giurisprudenza costituzionale.Quanto alla legge elettorale, l’aumento della soglia per accedere al premio fisso di seggi accentua, se mai, il carattere distorsivo del sistema proposto rispetto al necessario equilibrio tra il principio di rappresentanza democratica e l’esigenza di consentire, senza pregiudicare il sistema delle garanzie costituzionali, un efficace svolgimento dell’indirizzo politico di maggioranza; inoltre, le caratteristiche del premio fisso contrastano con il principio di riconoscibilità degli eletti. Siamo al di fuori del perimetro tracciato dalla Corte.Nel caso delle pre-intese, oltre alla circostanza che esse sono identiche per le 4 regioni del Nord (altro che “differenziazione”!), viene leso il principio di fondo ricavabile dall’art. 116, co. 3 Cost., cioè quello per cui la ripartizione delle funzioni (e non delle materie: in campo sanitario, ciò comporta la destrutturazione del Servizio sanitario nazionale) deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali e che pertanto va motivato perché la specifica funzione sia meglio esercitabile devolvendone l’intera disciplina al livello regionale. Qui l’ossequio non è forse neppure formale, a dimostrazione che tutta la questione è posta sul piano meramente politico e di potere, e a conferma ulteriore che essa avrebbe pertanto dovuto trovare soluzione su tale medesimo piano, attraverso il referendum abrogativo sulla parte rimasta in vita della legge Calderoli, ponendo al corpo elettorale il quesito su come vada intesa l’unità della Repubblica (un nuovo 2 giugno, avente a oggetto non “la” Repubblica, ma come considerarla “una”). Per chiudere ritornando su Magnifica humanitas , è mia convinzione che, anche in campo istituzionale, sarebbe saggio prediligere, in luogo della logica di Babele (cioè dell’orgoglio e dell’autosufficienza: MH 7, 9, 16), quella di Neemia, incentrata sulla responsabilità condivisa (MH 8, 10, 16).
La politica e la Corte: ossequi formali e aggiramenti sostanziali
Due sono gli argomenti principali in discussione nell’agenda istituzionale del nostro Paese: la modifica della legge elettorale e il c.d. regionalismo differenziato. In entrambi i casi, disponiamo di una giurisprudenza costituzionale che dovrebbe orientare il legislatore. Ma sembra prevalere una conformità soltanto apparente







