“Non sussistono le condizioni per un proscioglimento nel merito sul peculato, non emerge dagli atti del processo la prova che il fatto non sussiste o che non costituisce reato o, ancora, che l’imputato non lo ha commesso”. Il tribunale collegiale di Catanzaro, presidente Elisa Fabio, a latere Alessandro Tannoia e Marta Pasquale spiega le ragioni della sentenza, con cui l’11 febbraio scorso ha scagionato dalle accuse l’ex deputato di Forza Italia Pino Galati, oggi vice presidente nazionale di Noi Moderati, finito nell’inchiesta sulla presunta distrazione di fondi comunitari all’interno della Fondazione Calabresi nel Mondo, ex ente in house della Regione Calabria. Assolto dai giudici per indebita destinazione di denaro o cose mobili con formula ampia “perché il fatto non sussiste, assolto dall’accusa di abuso di ufficio “perché il fatto non è più previsto dalle legge come reato”, ma con un verdetto di prescrizione per peculato: “l’istruttoria dibattimentale non ha reso la richiesta evidenza di non colpevolezza” (LEGGI).
Emolumenti non dovuti
Ma andiamo per gradi. Secondo le ipotesi accusatorie l’ex vertice della Fondazione Galati, in concorso con Giuseppe Antonio Bianco, dirigente regionale del settore segreteria di Giunta, oltre che segretario generale della Fondazione Calabresi nel Mondo, già condannato in via definitiva, si sarebbe appropriato di fondi pubblici destinati a progetti commissionati dalla Regione Calabria alla Fondazione Calabresi nel Mondo, fondi dei quali Galati avrebbe avuto la disponibilità per ragioni d’ufficio. Punto nevralgico dell’accusa, la ricezione di emolumenti in relazione alla carica di presidente, violando Statuto e normativa del Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O.R. 2007/2013. Entrambi avrebbero agito in spregio al conflitto di interessi tra la Regione (datore di lavoro ed ente controllante) e la Fondazione (in house controllata), cooperando per modificare il regolamento organizzativo interno della Fondazione.







