Nelle more dell’approvazione del bando tipo per il rilascio delle conces­sioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, previsto dall’arti­colo 8 del Dl 32/2026, è intervenuta la sentenza 11 maggio 2026, n. 562, con la quale il Tar Lazio, sez. staccata di Latina, si è pronunciato in merito alla legittimità di una serie di delibe­razioni consiliari con cui un’ammini­strazione comunale aveva approvato numerose proposte di project finan­cing funzionalmente collegate al rila­scio di concessioni balneari.

Il Tar si astiene deliberatamente dal pronunciarsi sulla compatibilità in astratto dello strumento del project financing con l’affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo.

Pur manifestando perplessità al ri­guardo, il Collegio rileva che tale profilo deve considerarsi rinunciato dalla ricorrente Agcm. La sentenza elabora la categoria del «project fi­nancing misto», ossia una particolare fattispecie in cui la proposta di finan­za di progetto è costruita in modo sinallagmatico come contropartita per l’ottenimento di una concessio­ne su bene demaniale. In tale ipotesi, l’ente locale non può regolamentare la procedura attenendosi solo al co­dice dei contratti pubblici, ma deve rispettare anche la normativa spe­ciale sulle concessioni demaniali e i principi unionali. Il Tar fissa il principio secondo cui i canoni di trasparenza, pubblicità, par condi­cio e imparzialità trovano applicazione già nella prima fase della procedura (quella di selezione del progetto da mettere a gara) con conseguen­te obbligo di predeterminare e rendere pubblici i criteri di aggiudicazione della concessione pri­ma dell’approvazione del progetto di fattibilità. Il giudice qualifica come «abuso del diritto ammi­nistrativo» l’approvazione massiva e coordinata di istanze di project financing avanzate dai con­cessionari uscenti, relativa alle stesse aree già da essi godute, ravvisandovi una proroga surrettizia incompatibile con i principi concorrenziali unio­nali. Infine, la pronuncia recepisce la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), che ha sancito l’incompatibi­lità del diritto di prelazione del promotore con il diritto unionale nel settore delle concessioni su risorse scarse.