Nelle more dell’approvazione del bando tipo per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, previsto dall’articolo 8 del Dl 32/2026, è intervenuta la sentenza 11 maggio 2026, n. 562, con la quale il Tar Lazio, sez. staccata di Latina, si è pronunciato in merito alla legittimità di una serie di deliberazioni consiliari con cui un’amministrazione comunale aveva approvato numerose proposte di project financing funzionalmente collegate al rilascio di concessioni balneari.
Il Tar si astiene deliberatamente dal pronunciarsi sulla compatibilità in astratto dello strumento del project financing con l’affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo.
Pur manifestando perplessità al riguardo, il Collegio rileva che tale profilo deve considerarsi rinunciato dalla ricorrente Agcm. La sentenza elabora la categoria del «project financing misto», ossia una particolare fattispecie in cui la proposta di finanza di progetto è costruita in modo sinallagmatico come contropartita per l’ottenimento di una concessione su bene demaniale. In tale ipotesi, l’ente locale non può regolamentare la procedura attenendosi solo al codice dei contratti pubblici, ma deve rispettare anche la normativa speciale sulle concessioni demaniali e i principi unionali. Il Tar fissa il principio secondo cui i canoni di trasparenza, pubblicità, par condicio e imparzialità trovano applicazione già nella prima fase della procedura (quella di selezione del progetto da mettere a gara) con conseguente obbligo di predeterminare e rendere pubblici i criteri di aggiudicazione della concessione prima dell’approvazione del progetto di fattibilità. Il giudice qualifica come «abuso del diritto amministrativo» l’approvazione massiva e coordinata di istanze di project financing avanzate dai concessionari uscenti, relativa alle stesse aree già da essi godute, ravvisandovi una proroga surrettizia incompatibile con i principi concorrenziali unionali. Infine, la pronuncia recepisce la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), che ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con il diritto unionale nel settore delle concessioni su risorse scarse.









